IL CANALE TELEFONICO PER IL WHISTLEBLOWING


Progettato per consentire segnalazioni telefoniche di illeciti, rapide e riservate, garantendo la conformità normativa nelle aziende e nelle pubbliche amministrazioni.

Nell’era dei messaggi vocali, le norme sul whistleblowing prevedono che le segnalazioni interne possano essere effettuate in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale. E’ così che indica l’art. 4 comma 3 del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937. Basta poco per dotarsi del canale telefonico ed evitare ogni rischio di contenzioso.


Sono tenute a istituire i canali interni di segnalazione:

  • le aziende che hanno impiegato 50 o più dipendenti nell'ultimo anno
  • le aziende che hanno adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001 indipendentemente dal requisito dimensionale
  • le aziende operanti nei cosiddetti settori sensibili come identificati nel D.Lgs. 24/2023
  • le amministrazioni pubbliche.

 

Nello sforzo di adeguamento alla normativa che aziende ed enti devono compiere per conseguire una sostanziale conformità, occorre predisporre un canale telefonico protetto e sicuro per ricevere le segnalazioni interne in forma orale, secondo le prescrizioni di legge. Ciò vuol dire:

  • istituire una linea telefonica riservata a chi voglia effettuare la segnalazione (magari con numero verde, gratuito per il chiamante)
  • registrare le segnalazioni in modalità anonima, senza tracciatura del chiamante
  • alterare la voce registrata del chiamante, rendendola irriconoscibile, per tutelare l’anonimato del whistleblower 
  • trasmettere la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ove presente.

 

A tutto questo provvede il nostro servizio Canale telefonico whistleblowing, disponibile in cloud oppure on-premises. Il servizio è integrato con tutti i più diffusi software di gestione del whistleblowing. Rendendo irriconoscibile la voce del segnalante, il nostro servizio minimizza le problematiche GDPR.

Il servizio di Canale telefonico whistleblowing è  un modulo del nostro più ampio "Sistema Centrale di Comunicazione - SCC" che ha ottenuto la certificazione SaaS della Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

 

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Non esporti alle sanzioni

L'ANAC può applicare sanzioni da €10.000 a €50.000, fra gli altri casi, quando rileva:

  • ostacolo o tentato ostacolo all’effettuazione della segnalazione
  • violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 24/2023
  • mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal D.Lgs. 24/2023.

 

La tutela della riservatezza

Il nostro Canale telefonico whistleblowing assicura la tutela del segnalante e soddisfa i requisiti in materia di trattamento dei dati personali imposti dal D.Lgs. 24/2023, dal GDPR e dal Codice Privacy.
E la tutela è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavarne l'identificazione, come ad esempio la sua voce.
Per di più, il nostro servizio di Canale telefonico whistleblowing consente di rendere la voce irriconoscibile, così escludendo il trattamento di dati personali biometrici e delle relative problematiche GDPR/Codice della Privacy.

 

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Qualche approfondimento

Chi può segnalare?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato o pubblico, come:

  • Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato
  • Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato
  • Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato
  • Dipendenti pubblici
  • Volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
  • Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

 

  

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode delle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
  • Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità die prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato)
  • Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

 

 

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