IL CANALE TELEFONICO PER IL WHISTLEBLOWING
Nell’era dei messaggi vocali, le norme sul whistleblowing prevedono che le segnalazioni interne possano essere effettuate in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale. E’ così che indica l’art. 4 comma 3 del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937. Basta poco per dotarsi del canale telefonico ed evitare ogni rischio di contenzioso.
Sono tenute a istituire i canali interni di segnalazione:
- le aziende che hanno impiegato 50 o più dipendenti nell'ultimo anno
- le aziende che hanno adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001 indipendentemente dal requisito dimensionale
- le aziende operanti nei cosiddetti settori sensibili come identificati nel D.Lgs. 24/2023
- le amministrazioni pubbliche.
Nello sforzo di adeguamento alla normativa che aziende ed enti devono compiere per conseguire una sostanziale conformità, occorre predisporre un canale telefonico protetto e sicuro per ricevere le segnalazioni interne in forma orale, secondo le prescrizioni di legge. Ciò vuol dire:
- istituire una linea telefonica riservata a chi voglia effettuare la segnalazione (magari con numero verde, gratuito per il chiamante)
- registrare le segnalazioni in modalità anonima, senza tracciatura del chiamante
- alterare la voce registrata del chiamante, rendendola irriconoscibile, per tutelare l’anonimato del whistleblower
- trasmettere la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ove presente.
A tutto questo provvede il nostro servizio Canale telefonico whistleblowing, disponibile in cloud oppure on-premises. Il servizio è integrato con tutti i più diffusi software di gestione del whistleblowing. Rendendo irriconoscibile la voce del segnalante, il nostro servizio minimizza le problematiche GDPR.
Il servizio di Canale telefonico whistleblowing è un modulo del nostro più ampio "Sistema Centrale di Comunicazione - SCC" che ha ottenuto la certificazione SaaS della Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).
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Non esporti alle sanzioni
L'ANAC può applicare sanzioni da €10.000 a €50.000, fra gli altri casi, quando rileva:
- ostacolo o tentato ostacolo all’effettuazione della segnalazione
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 24/2023
- mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal D.Lgs. 24/2023.
La tutela della riservatezza
Il nostro Canale telefonico whistleblowing assicura la tutela del segnalante e soddisfa i requisiti in materia di trattamento dei dati personali imposti dal D.Lgs. 24/2023, dal GDPR e dal Codice Privacy. |
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Qualche approfondimento
Chi può segnalare?
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato o pubblico, come:
- Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato
- Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato
- Dipendenti pubblici
- Volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
Cosa si può segnalare?
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
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- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità die prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato)
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.